Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 20 ottobre 1990, n. 302).

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Diritto di assunzione). - 1. Il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle conviventi e a carico, in stato di disoccupazione o di inoccupazione come definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, degli ufficiali o degli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza deceduti o resi permanentemente invalidi per azioni od operazioni di servizio hanno diritto all'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1990, n. 68».